Sez. 2, Sentenza n. 1489 del 17/05/1972 (Rv. 358154 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO DI LEVA - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - DISCIPLINA DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA E VECCHIAIA - APPLICABILITA - DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE-BASE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO DI LEVA - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - DISCIPLINA DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA E VECCHIAIA - APPLICABILITA - DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE-BASE.*
Per la pensione supplementare relativa al servizio di leva prestato dai lavoratori addetti ai servizi pubblici di trasporto valgono i criteri di liquidazione previsti dalle norme sull'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita e vecchiaia in vigore al momento della liquidazione della pensione supplementare predetta, benche tale pensione supplementare sia autonoma ed indipendente rispetto alla pensione ordinaria. La Determinazione della pensione-base va fatta non gia in misura pari all'intero importo dei contributi, bensi in relazione all'ammontare dei contributi suddiviso per scaglioni (quarantacinque per cento sulle prime millecinquecento lire di contribuzione, trentatre per cento sulle successive millecinquecento lire, venti per cento sul rimanente importo dei contributi). (V 1848'70, mass n 347836; 2589'69, mass n 342187).*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 12, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 12 CORTE COST., Legge 30/09/1920 num. 1538 art. 14, Legge 21/04/1919 num. 603 art. 8, Legge 30/09/1920 num. 1538 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)