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Sez. L, Sentenza n. 167 del 13/01/1988 (Rv. 456788 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO - CONDIZIONI - INDICAZIONE NEL PROVVEDIMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ENUNCIAZIONE IN CASO DI CONTESTAZIONE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1988-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456788-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO - CONDIZIONI - INDICAZIONE NEL PROVVEDIMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ENUNCIAZIONE IN CASO DI CONTESTAZIONE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO.*

L'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., stabilendo che il trasferimento del lavoratore non può essere disposto se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'azienda, non esige che tali ragioni siano indicate nello stesso provvedimento di trasferimento (che, a differenza del licenziamento, non necessita neppure della Forma scritta), sicché esse debbono essere enunciate (e dimostrate) solo in caso di contestazione da parte del dipendente. (Conf 4572/86, mass n 447308).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)