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Sez. L, Sentenza n. 914 del 02/02/1996 (Rv. 495689 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Comunicazione del trasferimento del lavoratore, richiesta dei motivi e relativa risposta - Principio della libertà di forma - Applicabilità.
Stato
decisa il 1996-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495689-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

Sono assoggettate al principio generale della libertà di forma sia la comunicazione del trasferimento del lavoratore - cui non è applicabile la disposizione di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604 - sia la richiesta dei motivi e la relativa risposta, che non postulano per legge alcun requisito formale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)