Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 714 del 18/01/2012 (Rv. 621231 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Omessa valutazione di scritti difensivi - Errore di fatto - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate, non può essere considerato un errore di fatto riconducibile all'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Fattispecie riferita a richiesta di revocazione di sentenza della Cassazione ex art. 391 bis cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 lett. BI, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)