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Sez. 1, Sentenza n. 2430 del 03/02/2006 (Rv. 587344 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Sentenza della Corte di cassazione - Fattispecie relativa a valutazione della natura di un terreno espropriato.
Stato
decisa il 2006-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587344-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, consiste in un errore di percezione di fatti e situazioni emergenti in modo incontrovertibile dagli atti di causa e non può riguardare un punto controverso del giudizio sul quale la sentenza si sia pronunciata. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha escluso la configurabilità dell'errore revocatorio, con riferimento alla possibilità che a un terreno espropriato, ricompreso in zona agricola speciale E3, potesse essere riconosciuta una edificabilità di diritto, questione sulla quale la Corte territoriale aveva espresso una valutazione giuridica relativa al metodo di valutazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)