diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 5690 del 19/12/2007 Cc. (dep. 05/02/2008) Rv. 238734 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Trasgressione alle prescrizioni - Ripristino della custodia cautelare in carcere - Obbligatorietà - Sussistenza - Valutazione della gravità delle esigenze cautelari - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238734-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI

In caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, l'art. 276, comma primo-ter, cod. proc. pen., rende obbligatoria la revoca degli arresti domiciliari, seguita dal ripristino della custodia cautelare in carcere, senza che al giudice, una volta accertata l'avvenuta trasgressione, possa essere riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari.(Fattispecie nella quale il ricorrente si era allontanato per circa un'ora e mezza dal luogo degli arresti domiciliari).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 com. 1 n. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)