Sez. 6, Sentenza n. 9245 del 17/01/2005 Cc. (dep. 09/03/2005) Rv. 230937 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - trasgressione delle prescrizioni imposte | Arresti domiciliari - Trasgressione alle prescrizioni - Ripristino della custodia cautelare in carcere - Valutazione della gravità della trasgressione - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - trasgressione delle prescrizioni imposte
In caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di detenzione per ragioni diverse da quelle autorizzate, il giudice, una volta accertata l'avvenuta trasgressione, non può compiere alcuna valutazione sulla sua gravità, ma è tenuto a disporre la revoca degli arresti domiciliari e a ripristinare, automaticamente, la custodia cautelare in carcere.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)