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Sez. 2, Sentenza n. 514 del 13/01/2006 (Rv. 586252 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Nozione - Giudizio di divisione - Richiesta formulata in appello di accertamento dell'esistenza di una comunione tacita familiare - Mutatio libelli" - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586252-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

In tema di appello, costituisce domanda nuova, come tale improponibile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la deduzione nel corso del giudizio di un ulteriore tema di indagine e di decisione che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia e che, ove formulata dal convenuto, tragga occasione dalla pretesa avanzata dall'attore per ottenere una pronuncia che accerti e dichiari un diritto nei confronti di quest'ultimo. Pertanto, è inammissibile, per violazione del divieto dello "ius novorum" in appello, la richiesta formulata per la prima volta in sede di gravame dai convenuti e diretta all'accertamento che i beni indicati nella domanda introduttiva del giudizio di divisione facevano parte di una comunione tacita familiare costituita fra alcuni dei condividenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)