Sez. L, Sentenza n. 1169 del 04/02/1992 (Rv. 475558 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di vecchiaia - In genere | Prepensionamento - Domanda - Presentazione - Entro sessanta giorni dalla revoca dalla pensione di invalidità, ma oltre sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro - Tardività.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di vecchiaia - In genere
La decorrenza del termine di sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, entro cui, a norma degli artt. 16, primo e terzo comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155, deve essere presentata la domanda di prepensionamento, non è impedita dalla circostanza che il lavoratore sia titolare di pensione d'invalidità, sicché è intempestiva la domanda di prepensionamento presentata entro sessanta giorni dalla revoca di tale pensione ma ad oltre sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 155 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)