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Sez. L, Sentenza n. 10729 del 14/10/1995 (Rv. 494234 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE | Prepensionamento - Domanda - Presentazione - Termine di sessanta giorni - Natura perentoria - Fattispecie di decorrenza del termine dalla risoluzione del rapporto per dimissioni.
Stato
decisa il 1995-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494234-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE

Il termine per la presentazione della domanda di collocamento anticipato in pensione (cosiddetto prepensionamento) ai sensi dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981 n. 155 (nella specie decorrente dalla risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni) ha carattere perentorio.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 155 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)