Sez. U, Ordinanza n. 11131 del 28/05/2015 (Rv. 635363 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO | Sospensione per incidente di costituzionalità - Successivo intervento volontario - Legittimazione dell'interveniente a proporre il regolamento - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO
La qualità formale di parte nel giudizio di merito, requisito della legittimazione a proporre regolamento di giurisdizione, può essere acquisita anche con intervento volontario successivo alla sospensione del giudizio stesso (nella specie, amministrativo) per incidente di costituzionalità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)