Sez. U, Ordinanza n. 17823 del 22/08/2007 (Rv. 600359 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Soggetti legittimati - Parti nel giudizio di merito pendente - Contestazioni circa l'assunzione della qualità di parte - Incidenza nel procedimento di regolamento preventivo - Esclusione - Fattispecie - Interventori volontari nel giudizio di merito.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE
Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile, finché la causa non sia decisa nel merito, da chiunque risulti munito della qualità di parte (nella specie, a seguito d'intervento volontario) nel procedimento in pendenza del quale si chiede la definizione della questione di giurisdizione, essendo inidonea ad interferire sull'ammissibilità del regolamento medesimo ogni deduzione circa la validità dell'assunzione di detta qualità in capo al soggetto che tale mezzo ha proposto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)