Sez. 4, Sentenza n. 44650 del 12/10/2005 Ud. (dep. 07/12/2005) Rv. 232617 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Individuazione - Preposto - Delega - Limiti - Conseguenze.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In materia antinfortunistica devono ritenersi destinatari delle disposizioni di prevenzione coloro che presiedono direttamente o per delega alla organizzazione aziendale; non sono invece responsabili dell'incidente derivante dalla mancanza o dalla insufficienza di cautele e mezzi antinfortunistici coloro ai quali - non esplicando essi un potere di supremazia e di direzione nell'organizzazione del lavoro - spetta unicamente l'onere di vigilare sull'osservanza dei precetti imposti. Al preposto (destinatario delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro, ma svolgente attività sussidiaria), peraltro, può essere delegato l'apprestamento delle misure preventive, ma non anche quei compiti affidati in via esclusiva dalla legge ai dirigenti o all'imprenditore. Ne consegue che la delega non scagiona dalla responsabilità penale l'imprenditore o il direttore dei lavori, in quanto il preposto non è tenuto ad assumere da solo l'obbligo di predisporre, far realizzare e pretendere in concreto la utilizzazione delle norme protettive previste dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)