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Sez. 4, Sentenza n. 12251 del 19/06/2014 Ud. (dep. 24/03/2015) Rv. 263004 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Preposto - Titolarità di una posizione di garanzia a tutela dei lavoratori - Responsabilità per infortunio occorso al lavoratore - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263004-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di infortuni sul lavoro, il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi. (Nella fattispecie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del preposto per omicidio colposo, rilevando che dalle acquisizioni processuali non emergeva che l'imputato fosse titolare del potere decisionale e di spesa necessario anche per la formazione del lavoratore deceduto, obbligo peraltro specificamente gravante sul datore di lavoro e sul responsabile della sicurezza, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 626 del 1994).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 1, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 22, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)