Sez. 1, Sentenza n. 4094 del 25/02/2005 (Rv. 580643 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 25, terzo comma, del D.Lgs. n. 342 del 1999 - Effetti - Contratti di conto corrente bancario - Clausola di capitalizzazione trimestrale stipulata anteriormente - Nullità della clausola - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO
In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma secondo del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perchè basate su un uso negoziale, anzichè su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, mantenendo un determinato comportamento, ad una norma giuridica; e tale nullità è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod.civ., anche nel giudizio di gravame, quando (come nella specie) persista contestazione sul titolo dedotto dalla banca a sostegno della richiesta degli interessi anatocistici.
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1999 num. 342 art. 25 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)