Sez. 1, Sentenza n. 13739 del 18/09/2003 (Rv. 566932 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 25, terzo comma, del D. Lgs. n. 342 del 1999 - Effetti - Contratti di conto corrente bancario - Clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi anteriormente stipulate - Nullità della previsione - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO
In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità - per violazione dell'art. 76 Cost. -, dell'art. 25, terzo comma, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, nella parte in cui stabiliva in maniera indiscriminata la validità ed efficacia delle clausole relative alla produzione di interessi anatocistici, contenute nei contratti bancari stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio prevista dal secondo comma dello stesso articolo, le clausole anatocistiche stipulate in precedenza restano disciplinate - secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo - dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse, basate su un uso negoziale anziché su una norma consuetudinaria, sono da considerare nulle perché stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 342 art. 25 CORTE COST., Costituzione art. 136, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)