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Sez. 6, Sentenza n. 6308 del 21/01/1995 Ud. (dep. 24/06/1996) Rv. 205085 - 01

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Pena | Imputazione originaria comportante la pena dell'ergastolo - Irrogazione di pena diversa per ritenuta prevalenza di attenuanti - Applicabilità della riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205085-01

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Pena

Riconosciuta la correttezza dell'originaria imputazione con riferimento alla sussistenza di circostanze aggravanti che comportano in astratto la possibilità di infliggere la pena dell'ergastolo, l'applicazione di una pena diversa non consente la riduzione dello stesso ex art. 442 cod. proc. pen. anche se di tali circostanze non si sia tenuto conto a seguito di giudizio di comparazione conclusosi con declaratoria di prevalenza delle attenuanti sulle ritenute aggravanti. Il giudizio abbreviato invero, per l'effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 44 comma secondo ultimo periodo cod. proc. pen., non è ammesso quando l'imputazione enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio concerne un reato punibile con l'ergastolo (V. Corte cost. 23 aprile 1991 n. 66).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)