Sez. 6, Sentenza n. 7322 del 07/05/1997 Ud. (dep. 25/07/1997) Rv. 209741 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Reati punibili con l'ergastolo in dipendenza di circostanze aggravanti - Dibattimento - Irrogazione di pena temporanea a seguito di giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti - Applicabilità della diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
In tema di giudizio abbreviato, il giudice del dibattimento, in presenza della contestazione di un reato per il quale, ricorrendo una circostanza aggravante, è prevista la pena dell'ergastolo che abbia provocato per tale motivo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, non può applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen., ove ribadisca la sussistenza della aggravante importante la pena dell'ergastolo, pur se l'aggravante, nel giudizio di comparazione con una circostanza attenuante, risulti equivalente o sottovalente, così da consentire l'irrogazione di una pena detentiva temporanea, in quanto la pena in astratto applicabile a un simile reato aggravato rimane sempre quella dell'ergastolo, che è impeditiva del giudizio abbreviato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 23 aprile 1991.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)