Sez. L, Sentenza n. 20074 del 21/07/2008 (Rv. 604307 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE | Potere del giudice di individuare le norme applicabili al caso concreto - Condizioni - Assenza di nuovi accertamenti di fatto - Identità del vizio - Mancanza - Conseguenze - Appello incidentale - Necessità - Fattispecie in tema di procedimento disciplinare.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE
Il principio per cui spetta al giudice individuare le norme applicabili al caso concreto presuppone che l'applicazione non richieda nuovi accertamenti di fatto e non si traduca in un inammissibile rilievo d'ufficio di un diverso vizio del procedimento e del provvedimento impugnato, dovendo la parte rimasta vittoriosa nel merito in primo grado, in tali ipotesi, proporre autonomo appello incidentale non potendosi ritenere sufficiente la mera prospettazione subordinata dell'applicabilità delle diverse norme (nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che correttamente il giudice di appello non aveva considerato, in mancanza di apposito appello incidentale, la dedotta inapplicabilità dell'art. 120 del d.P.R. n. 3 del 1957 ai fini della valutazione della tempestività della decisione disciplinare, risolvendosi la prospettazione dell'applicabilità delle norme collettive in un diverso accertamento in fatto attese le differenze che caratterizzano l'iter procedimentale previsto dal d.P.R. n. 3 del 1957 rispetto a quanto stabilito negli istituti regolati dalle norme contrattuali, tanto più che l'intero procedimento disciplinare si era svolto secondo le sequenze previste dal medesimo T.U. n. 3 del 1957 e il giudice di primo grado aveva dato applicazione all'art. 120 citato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)