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Sez. 1, Sentenza n. 5717 del 20/06/1996 (Rv. 498221 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IMPOSTA PRINCIPALE | Agevolazioni tributarie previste dall'art. 1 sesto comma della legge n. 168 del 1982 - Omessa dichiarazione del compratore nell'atto di acquisto - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498221-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IMPOSTA PRINCIPALE

In tema di agevolazioni tributarie, la mancanza nell'atto di trasferimento della dichiarazione del compratore di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel Comune di residenza o in quello, se diverso, ove svolge la propria attività prevalente, osta - essendo tale dichiarazione richiesta a pena di decadenza - alla applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art.1, sesto comma, della legge 22 aprile 1982 n. 168 per l'acquisto da parte di persone fisiche di immobili da destinare ad uso di abitazione.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)