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Sez. 3, Sentenza n. 19883 del 06/10/2015 (Rv. 637355 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Obbligo di agire secondo diligenza - Contenuto - Riferimento all'art. 1176, comma 2, c.c. - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637355-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

La diligenza esigibile dalla P.A. nel compimento dei propri atti, ivi compresa l'adozione di provvedimenti amministrativi, va valutata col criterio dettato dagli artt. 1176, comma 2, c.c., applicabile anche alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che, riferito all'amministrazione pubblica, richiede un comportamento rispettoso della legge, efficiente e tempestivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui la corte di merito aveva escluso la responsabilità di un'amministrazione comunale per avere, da un lato, adottato provvedimenti di decadenza ed annullamento di una concessione edilizia sul presupposto della loro contrarietà al piano regolatore, in realtà mai entrato in vigore, attendendo, peraltro, più di due anni per pervenire a tale determinazione, nonché, dall'altro, per avere dichiarato la decadenza dalla concessione per l'inerzia del titolare ex art. 4 della l. n.10 del 1977, nonostante la mancata ultimazione dei lavori fosse stata causata dall'amministrazione stessa, in forza dei provvedimenti suddetti, poi annullati dal giudice amministrativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)