Sez. 1, Sentenza n. 23496 del 10/11/2011 (Rv. 620565 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | In genere.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
In tema di responsabilità civile della P.A., l'accertamento con efficacia di giudicato, compiuto dal giudice ordinario, circa la sussistenza, negata in sede amministrativa, del diritto soggettivo del professionista all'iscrizione all'albo, pur se correlato all'accertamento - incidentale e prodromico alla disapplicazione del provvedimento sfavorevole - dell'illegittimità del diniego, non può comportare in via automatica l'accoglimento della successiva domanda di risarcimento del danno conseguente al diniego d'iscrizione, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.. In tale successivo giudizio, infatti, occorre procedere all'autonoma verifica della ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria azionata e, segnatamente, all'accertamento, in concreto ed "ex ante", della colpa della P.A. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva negato il diritto al risarcimento del danno in capo al professionista psicologo, cui l'autorità amministrativa aveva rifiutato l'iscrizione all'albo, avendo i giudici di merito escluso, con motivazione non illogica e plausibile, l'illiceità del diniego amministrativo di iscrizione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 18/02/1989 num. 56 art. 32, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)