Sez. U, Sentenza n. 8729 del 25/11/1987 (Rv. 456140 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - CONDANNA ALLA DEMOLIZIONE DI EDIFICIO - POTERI DELL'AUTORITÀ COMUNALE IN MATERIA URBANISTICA - EFFETTI SULLA GIURISDIZIONE DEL PRETORE - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - CONDANNA ALLA DEMOLIZIONE DI EDIFICIO - POTERI DELL'AUTORITÀ COMUNALE IN MATERIA URBANISTICA - EFFETTI SULLA GIURISDIZIONE DEL PRETORE - ESCLUSIONE.*
In Sede di esecuzione forzata di una sentenza di condanna alla demolizione di edificio, passata in giudicato, le questioni attinenti alla compatibilità di detta condanna con i poteri dell'autorità municipale in materia urbanistica restano precluse dalla formazione di detto giudicato e non interferiscono sulla giurisdizione del pretore, in ordine alla Determinazione delle modalità della esecuzione a norma dell'art. 612 cod. proc. civ., né possono autorizzare un'impugnazione davanti al giudice amministrativo delle decisioni adottate in proposito dal pretore medesimo, trattandosi di provvedimenti giurisdizionali, non amministrativi. (V 3004/83, mass n 427920).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)