Sez. 5, Sentenza n. 18863 del 20/09/2004 (Rv. 577197 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Esenzione decennale dall'ILOR ex art. 101, secondo comma, del D.P.R. n. 218 del 1978 - Reddito derivante da ampliamento, trasformazione, riattivazione, ricostruzione o riammodernamento di stabilimenti già esistenti - Condizioni - Fusione tra società.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione decennale dall'ILOR prevista, per il caso di ampliamento, trasformazione, riattivazione, ricostruzione o ammodernamento di stabilimenti industriali impiantati nei territori del Mezzogiorno, dall'art. 101, secondo comma, del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, va applicata e commisurata solo a quella parte di reddito che derivi dall'aumentata produttività o dalla diminuzione dei costi verificatisi dopo l'avvenuta trasformazione. Tale aumento deve essere però effettivo, e non la risultanza di una mera operazione di sommatoria, come potrebbe avvenire nel caso di fusione di società, sicché, ai fini dell'esenzione, dovrà stabilirsi in concreto, al di là di parametri astratti, se una specifica iniziativa produttiva riavviata attraverso la fusione o l'incorporazione fra due società sia nuova ed autonoma fonte di lavoro rispetto alle aziende preesistenti e di per sè incrementativa dell'occupazione e dello sviluppo, in modo che tale operazione non si traduca in una mera duplicazione dell'agevolazione, senza che alcun elemento di novità la giustifichi.
Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)