Sez. 5, Sentenza n. 15133 del 30/06/2006 (Rv. 591293 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - ZONE DEPRESSE ED ALTRI TERRITORI DEL CENTRO NORD | Imprese artigiane e industriali - Esenzione decennale dall'ILOR ex artt. 8 della legge n. 614 del 1966 e 30 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Limitazione alla parte del reddito prodotto attraverso una nuova iniziativa produttiva o l'aggiunta di nuovi impianti ai preesistenti - Sussistenza - Fusione di società - Incorporazione di società titolare di impianto preesistente da parte di società titolare di nuovo impianto - Integrale esenzione da imposta del reddito della società incorporante - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - ZONE DEPRESSE ED ALTRI TERRITORI DEL CENTRO NORD
In tema di agevolazioni tributarie e con riguardo all'esenzione decennale dalle imposte dirette prevista a favore delle imprese artigiane e industriali operanti nelle zone depresse del centro-nord dall'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, ed estesa all'ILOR dall'art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, fruisce dell'agevolazione, in base alle previsioni del citato art. 8, solo quella parte del reddito dell'impresa che sia prodotto o attraverso una iniziativa produttiva integralmente nuova, ovvero attraverso l'aggiunta di nuovi impianti produttivi ai preesistenti. Tale criterio trova applicazione anche nel caso di fusione di società, dovendo in tale ipotesi essere valutata, ai fini dell'attribuzione del beneficio, l'operazione realizzata attraverso la fusione nei suoi termini economici: con la conseguenza che qualora una società, la quale abbia impiantato una nuova iniziativa, conseguendo per essa l'agevolazione, incorpori altra società, titolare di un impianto preesistente, in relazione al quale l'incorporata abbia già fruito dell'esenzione per un decennio, e non possa pertanto più fruirne, deve escludersi che la società incorporante possa conseguire il beneficio dell'integrale esenzione dall'imposta, anche per la parte del reddito imputabile all'apporto dell'incorporata.
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 30, Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2504 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)