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Sez. U, Ordinanza n. 6493 del 26/04/2012 (Rv. 622104 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI OGGETTO DI CONTROVERSIE - IN GENERE | Diritto di prelazione - Beni di proprietà di un ente pubblico - Aggiudicazione non definitiva in esito ad asta pubblica - Successivo esercizio della prelazione - Contestazione dell'esercizio della prelazione da parte del destinatario della proposta di aggiudicazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa a fondo rustico.
Stato
decisa il 2012-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622104-01

CONTRATTI AGRARI - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI OGGETTO DI CONTROVERSIE - IN GENERE

La prelazione legale si configura come un diritto soggettivo potestativo, non suscettibile di essere degradato o affievolito da provvedimenti amministrativi. Ne consegue che, se la P.A. bandisca l'asta pubblica per l'alienazione di un bene, (nella specie, un fondo agricolo), in relazione al quale esistano titolari del diritto di prelazione, (nella specie, affittuari e coltivatori del fondo), che non partecipino all'asta, ma in favore dei quali il bene venga trasferito allo stesso prezzo dell'aggiudicazione, la controversia promossa dal soggetto destinatario della proposta di aggiudicazione contro l'Amministrazione ed i prelazionari, benché introdotta da soggetto titolare di un mero interesse legittimo in quanto non aggiudicatario definitivo, e prospettata sotto il profilo dell'illegittimità dei provvedimenti con cui l'ente pubblico ha disposto il successivo trasferimento del bene, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, siccome l'azione esercitata tende a contestare il legittimo esercizio del diritto di prelazione del quale i convenuti sono titolari, nonché il diritto di proprietà dagli stessi acquistato sul bene.

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)