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Sez. L, Sentenza n. 772 del 23/01/1995 (Rv. 489877 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Interessi e rivalutazioni - Spettanza "ex" sentenza costituzionale n. 156 del 1991 - Riferimento ai crediti anteriori all'art. 16, sesto comma, legge n. 412 del 1991 - Decorrenza degli interessi - Ritardo imputabile al datore di lavoro - Condizione.
Stato
decisa il 1995-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489877-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE

In forza delle sentenze della Corte costituzionale 6 dicembre 1988 n. 1060 e 15 marzo 1994 n. 85, dichiarative della illegittimità dell'art. 23, comma quarto, del D.L. 31 agosto 1987 n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987 n. 440, nella parte in cui dispone che sulle somme dovute a titolo di riliquidazione - ai fini del computo dell'indennità integrativa speciale - dell'indennità premio di servizio spettante ai dipendenti degli enti locali non spettano gli interessi (sent. n. 1060 del 1988) e la rivalutazione monetaria (sent. n. 85 del 1994), spettano ambedue tali accessori, in forza dell'art. 442 cod. proc. civ. nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, in riferimento ai crediti divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina prevista sul punto dall'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412. Ai fini della decorrenza degli interessi l'ente erogatore deve ritenersi in ritardo a partire dal centoventesimo giorno successivo al collocamento a riposo, poiché la legge non prevede che l'interessato si attivi con apposita domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/1987 num. 359 art. 23 CORTE COST., Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)