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Sez. L, Sentenza n. 5875 del 04/07/1987 (Rv. 454274 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTI COLLETTIVI - INTERPRETAZIONE - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454274-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTI COLLETTIVI - INTERPRETAZIONE - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*

L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è sindacabile in Sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale - interpretando l'art. 60 CCNL 8 novembre 1972 per i dipendenti di consorzi di bonifica - aveva ritenuto che ai fini dell'anzianità convenzionale dei dipendenti, da considerarsi servizio effettivo a tutti gli effetti, dovesse tenersi conto dell'ultima retribuzione, senza escludere gli scatti periodici). (V 705/86, mass n 444266).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077, Contr. Coll. 08/11/1972 num. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)