Sez. 1, Sentenza n. 11948 del 22/10/1982 Ud. (dep. 15/12/1982) Rv. 156673 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - ARTT. 71-72-80 - LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685 - IN RELAZIONE ALL'ART. 25 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - ARTT. 71-72-80 - LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685 - IN RELAZIONE ALL'ART. 25 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.*
Non è ipotizzabile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72, comma primo e secondo e 80 comma secondo della legge 22 dicembre 1975 n. 685 per contrasto con l'art. 25, comma secondo della Costituzione, prospettata sulla base che le norme citate non offrirebbero parametri obiettivi per valutare la "modica quantità" cui la legge fa riferimento. Invero, nessun principio costituzionale impedisce al legislatore, una volta fissata la condotta antigiuridica e la conseguente sanzione, di rimettere al potere discrezionale di valutazione del giudice le modalità di estrinsecazione della condotta allorché la norma contenga i criteri su cui fondare tale valutazione. (nella specie la questione è stata dichiarata non rilevante). (Conf mass n 154467).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 25 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)