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Sez. 6, Sentenza n. 5721 del 18/02/1987 Ud. (dep. 08/05/1987) Rv. 175918 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - ART. 72 LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1987-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175918-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - ART. 72 LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulla disciplina degli stupefacenti, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dedotta nella parte in cui è rimessa ai giudici di merito la Determinazione del concetto di modicità della sostanza, senza alcun criterio che riconduca a coerenza e perequazione l'applicazione delle norme penali, con pretesa lesione della parità di trattamento dei cittadini di fronte alla legge. Infatti, la legge penale conosce diverse fattispecie legali in cui determinati concetti non trovano nella legge stessa i criteri di identificazione e restano affidati alla interpretazione giurisprudenziale, che trova nella decisione della Corte di legittimità quella uniformità di indirizzo che vale ad eliminare eventuali disparità di giudizio dei giudici di merito. D'altra parte, sussiste violazione dell'art. 3 della Costituzione quando è la legge stessa che regola situazioni uguali in modo differente senza ragionevole motivo e non anche quando è l'interprete a determinare una diversità di trattamento pur sussistendo identità di fattispecie concrete. (Conf mass n 167627; (Conf mass n 156673; (Conf mass n 154467).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)