Sez. 2, Sentenza n. 3871 del 18/11/1975 (Rv. 378121 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA COMUNE INDIVISA - INDICAZIONE DI BENI DETERMINATI NEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - TRASFERIMENTO DI QUOTA EREDITARIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DI TALI CONDIZIONI AI FINI DELL'APPLICABILITA DEL RETRATTO SUCCESSORIO - DATI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI UTILI ALL'ACCERTAMENTO.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA COMUNE INDIVISA - INDICAZIONE DI BENI DETERMINATI NEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - TRASFERIMENTO DI QUOTA EREDITARIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DI TALI CONDIZIONI AI FINI DELL'APPLICABILITA DEL RETRATTO SUCCESSORIO - DATI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI UTILI ALL'ACCERTAMENTO.*
L'indicazione di beni determinati nel contratto di compravendita non integra, di per se, elemento decisivo per escludere il trasferimento di quota ereditaria o di parte di essa, occorrendo, invece, accertare, ai fini della applicabilita del retratto successorio, se l'acquirente sia stato, o meno, introdotto nella comunione ereditaria attraverso un'indagine che si avvale tanto del dato oggettivo della rappresentativita quantitativa dei beni in rapporto all'entita del compendio comune, quanto del dato soggettivo della volonta dei contraenti desumibile anche dal comportamento successivo al negozio. (V 1537/73, mass n 364323).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)