Sez. 2, Sentenza n. 1537 del 25/05/1973 (Rv. 364323 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ALIENAZIONE DI SINGOLI BENI - INAPPLICABILITA - LIMITI - CRITERIO DI INDAGINE.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ALIENAZIONE DI SINGOLI BENI - INAPPLICABILITA - LIMITI - CRITERIO DI INDAGINE.*
Il limite posto dall'art 732 cod civ al diritto del coerede di disporre liberamente della quota - preordinato al fine di evitare che nei rapporti fra coeredi, il piu delle volte legati da vincoli familiari, si intromettano estranei con intenti speculativi - non si applica alle alienazioni di uno o piu beni determinati, le quali hanno effetti meramente obbligatori, essendo condizionate all'attribuzione dei beni stessi, in Sede di divisione, al coerede alienante e non consentono, pertanto, alcuna interferenza dell'acquirente nell'ambito della comunione. Tuttavia, l'indicazione di beni determinati nel contratto di alienazione non costituisce elemento decisivo per escludere l'ipotesi di trasferimento della quota ereditaria o di parte di essa, occorrendo accertare se l'acquirente sia stato o meno introdotto nella comunione e cio attraverso un'indagine che si avvale tanto del dato oggettivo della rappresentativita quantitativa del bene, quanto del dato soggettivo della volonta dei contraenti, desumibile anche dal comportamento successivo al negozio, con l'avvertenza che, nel caso di alienazione di quota indivisa dell'unico cespite ereditario, il criterio oggettivo acquista un peso particolare, che costituisce una presunzione a favore degli altri eredi i quali intendano esercitare il retratto. (nella specie, e stato ritenuto ineccepibile il convincimento del giudice che la vendita di parte dell'unico immobile, compreso nell'asse ereditario insieme ad insignificanti beni mobili, era soggetta al retratto poiche coincideva praticamente negli effetti con una cessione di quota ereditaria e perche, mentre nessun valore avevano l'omessa indicazione, nell'atto notarile, della provenienza del bene e la clausola della liberta del bene da ogni peso, imposta o tassa - essendo stata l'imposta di successione gia pagata - significativi erano il disinteresse dell'alienato rispetto alla sorte della comunione ereditaria, dopo la vendita, e la sua contumacia nel giudizio di riscatto. (V 3079/69, mass n 343013; 1055/69, mass n 339541; (V 1182/68, mass n 332678).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)