Sez. 2, Sentenza n. 2084 del 20/02/1992 (Rv. 475832 - 01)
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Pubblicazione (deposito della) | Consegna al cancelliere dell'originale della decisione sottoscritto dal giudice - Elemento essenziale per l'esistenza giuridica dell' atto - Certificazione del cancelliere - Elemento estrinseco all' atto - Mancata sottoscrizione della sentenza da parte del cancelliere - Nullità della sentenza - Esclusione - Annotazione della sentenza nei registri di cancelleria - Sufficienza.
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Pubblicazione (deposito della)
La pubblicazione della sentenza mediante il deposito della stessa nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, ai sensi dell'art. 133 comma primo cod. proc. civ., deposito consistente nella consegna ufficiale al cancelliere dell'originale della decisione sottoscritto dal Giudice, costituisce un elemento essenziale per l'esistenza giuridica dell'atto; al contrario la certificazione che del compimento di tali attività deve essere eseguita dal cancelliere, a norma del secondo comma dello stesso art. 133, è estrinseca all'atto e non incide sull'esistenza, sulla regolarità e sull'eseguibilità di esso. Nè la mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del cancelliere è causa di nullità, essendo prevista tale sanzione esclusivamente rispetto al difetto della sottoscrizione del giudice (art. 161 cod. proc. civ.), mentre la funzione autenticatrice assolta dalla firma del cancelliere trova un efficace surrogato nell'annotazione della sentenza completa dei requisiti previsti dall'art. 132 cod. proc. civ. nei registri di cancelleria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 120, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)