Sez. 3, Sentenza n. 3025 del 15/03/1995 (Rv. 491172 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Certificazione del cancelliere del deposito del relativo provvedimento - Valore probatorio - Limiti - Omissione di detta formalità - Decorrenza del termine per il reclamo - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
La certificazione del cancelliere del deposito del provvedimento che liquida il compenso all'esperto giudiziale integra soltanto un elemento probatorio circa l'esistenza del provvedimento e non un requisito di validità o di efficacia di esso, sicché l'omissione di detta formalità è irrilevante ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del reclamo a norma dell'art. 11 legge 8 luglio 1980 n. 319.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)