Sez. 5, Sentenza n. 3597 del 15/11/1993 Cc. (dep. 28/12/1993) Rv. 197024 - 01
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Sentenze penali straniere - Riconoscimento - A norma di accordi internazionali | Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata il 21 marzo 1983 - Oggetto designato dall'art. 1 - Qualsiasi pena o misura privativa della liberatà - Conseguenza - Sentenza straniera contenente condanna a pena pecuniaria - Difetto di giurisdizione del giudice italiano - Fattispecie relativa a pronuncia della Criminal Court di Londra - Annullamento senza rinvio "in parte qua" della Suprema Corte.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Sentenze penali straniere - Riconoscimento - A norma di accordi internazionali
La Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottate il 21 marzo 1983 e ratificata con legge 25 luglio 1988, n. 334, riguarda "qualsiasi pena o misura privativa della libertà". Pertanto, difetta di giurisdizione l'autorità giudiziaria italiana in ordine al riconoscimento di una sentenza straniera, ai fini di cui alla citata convenzione, per la parte in cui essa concerne una pena pecuniaria. (Fattispecie relativa al riconoscimento di sentenza della Central Criminal Court di Londra, in cui la Suprema Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio "in parte qua" della pronuncia della Corte d'appello competente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 731, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 731, Legge 25/07/1988 num. 334 art. 1, Legge 03/07/1989 num. 257 art. 1, Legge 03/07/1989 num. 257 art. 2, Legge 03/07/1989 num. 257 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)