Sez. 1, Sentenza n. 6073 del 24/05/2017 Cc. (dep. 08/02/2018) Rv. 272103 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - A NORMA DI ACCORDI INTERNAZIONALI | Sentenze penali straniere - Riconoscimento a norma di accordi internazionali - Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata il 21 marzo 1983 - Oggetto - Qualsiasi pena privativa della libertà personale - Conseguenze - Sentenza straniera di condanna a pena pecuniaria - Difetto di giurisdizione del giudice italiano - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - A NORMA DI ACCORDI INTERNAZIONALI
La Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata il 21 marzo 1983 e ratificata con legge 25 luglio 1988, n. 334, riguarda "qualsiasi pena o misura privativa della libertà"; ne consegue che l'autorità giudiziaria italiana difetta di giurisdizione in ordine al riconoscimento di una sentenza straniera, ai fini di cui alla citata convenzione, per la parte in cui essa concerne una pena pecuniaria. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello che, ai fini dell'esecuzione in Italia della pena detentiva inflitta dalla Corte di appello di Osaka, aveva riconosciuto come presofferto un periodo trascorso dal condannato in una casa lavoro, sanzione nella quale era stata convertita in Giappone la pena pecuniaria della multa per insolvibilità del condannato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 731, Legge 25/07/1988 num. 334 art. 1, Legge 03/07/1989 num. 257 art. 1, Legge 03/07/1989 num. 257 art. 2, Legge 03/07/1989 num. 257 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)