Sez. 3, Sentenza n. 4485 del 09/05/1994 (Rv. 486541 - 01)
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Contestazione | Fase pregiudiziale - Anteriorità rispetto al tentativo di conciliazione ex art. 46 della legge n. 205 del 1982 - Necessità.
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Contestazione
In tema di risoluzione di contratti agrari la contestazione delle inadempienze prevista dall'art. 5 comma terzo legge 3 maggio 1982 n. 203, essendo preordinata a porre l'affittuario in condizione di provvedere entro tre mesi dalla comunicazione alla relativa sanatoria, fissa una fase pregiudiziale che deve necessariamente precedere la convocazione dinanzi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46 legge citata e richiede, pertanto, un atto separato ed autonomo, posto che tale tentativo si giustifica solo dopo l'esito negativo della diretta contestazione dell'inadempienza effettuata dal locatore ex art. 5 cit..
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)