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Sez. 3, Sentenza n. 13089 del 29/12/1997 (Rv. 511242 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Domanda di risoluzione proposta dal concedente - Condizioni di procedibilità - Contestazione scritta dell'inadempimento - Richiesta d'avvio del procedimento di conciliazione - Atti separati - Necessità.
Stato
decisa il 1997-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511242-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE

La proponibilità della domanda giudiziale di risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto è subordinata a due presupposti processuali e, cioè, oltre al previo esperimento del tentativo di conciliazione prescritto dall'art. 46 della legge n. 203 del 1982, anche ad un adempimento ulteriore e speciale, costituito dalla previa contestazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento degli addebiti all'affittuario, a norma dell'art. 5, terzo comma della legge n. 203 del 1982, preordinata a consentire al conduttore di sanare le inadempienze entro tre mesi dalla comunicazione, evitando così l'instaurazione del giudizio. Attesa la diversità di funzione l'adempimento speciale è autonomo, separato e distinto dal primo, nel senso che il conduttore non può essere convocato innanzi all'IPA per il tentativo di conciliazione se non sia inutilmente trascorso il termine concessogli "ex lege" per adeguare l'attuazione del contratto alle motivate richieste del concedente. Consegue che è improponibile la domanda di risoluzione nel caso in cui il concedente con un'unica comunicazione proceda alla contestazione delle inadempienze e richieda l'avvio del procedimento conciliativo.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)