Sez. L, Sentenza n. 1373 del 04/02/1993 (Rv. 480690 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Revoca - In genere | Giudizio relativo - Oggetto - Esistenza del permanere del diritto alla pensione - Accertamento - Criteri.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Revoca - In genere
Il giudizio in tema di revoca di pensione d'invalidità non ha per oggetto, invia diretta, il provvedimento amministrativo di revoca per verificarne o meno la legittimità, bensì l'esistenza o meno del permanere del diritto dell'assicurato alla pensione e tale esistenza deve essere accertata non solo con riferimento alla data del provvedimento di revoca, ma anche, eventualmente, in data successiva e con la debita valutazione, ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., anche di quegli aggravamenti di malattie precedenti o di quelle nuove malattie che alla stregua dei certificati medici prodotti siano comunque incidenti sul complesso invalidante.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)