Sez. L, Sentenza n. 8821 del 27/10/1994 (Rv. 488267 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE | Giudizio relativo - Riferimento al periodo successivo al provvedimento di revoca - Ammissibilità - Aggravamenti sopravvenuti - Rilevanza - Conseguente nuova decorrenza della pensione - Liceità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE
Il giudizio in tema di revoca della pensione di invalidità non ha per oggetto, in via diretta, la verifica della legittimità del provvedimento amministrativo di revoca, bensì l'esistenza, o meno, del permanere del diritto dell'assicurato alla pensione, ovvero la sussistenza, nell'evolversi temporale della patologia, delle condizioni per il suo ripristino; tale situazione deve essere conseguentemente accertata con riferimento non solo alla data del provvedimento di revoca, ma anche al periodo successivo valutando, ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., anche gli aggravamenti di precedenti malattie o le nuove patologie che, alla stregua dei certificati medici o della documentazione prodotti, abbiano comunque incidenza sul complesso invalidante e ne impongano una nuova, approfondita valutazione; pertanto in tale giudizio - che ricalca "in toto" quello concernente la reiezione della domanda di pensione - è consentito anche accertare l'eventuale sussistenza del diritto a pensione con decorrenza successiva all'epoca della revoca, ipotesi che ricorre nel caso di cessazione dello stato di invalidità pensionabile al momento della revoca, e di nuova perdita della capacità di guadagno e di lavoro, in misura inferiore al limite di legge, successivamente alla revoca.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)