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Sez. 3, Sentenza n. 7140 del 07/05/1997 Ud. (dep. 22/07/1997) Rv. 208958 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO CONSEGUENTE | Revoca del decreto - Omissione - Nullità del giudizio - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1997-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208958-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO CONSEGUENTE

La mancata revoca espressa del decreto penale prima di procedere al giudizio conseguente all'opposizione non è causa di nullità del procedimento, in quanto la revoca è un antecedente immancabile del giudizio stesso, che si verifica per il solo fatto della celebrazione di esso, "ope legis" non "ope iudicis". Inoltre, per la violazione del comma 3 dell'art.464 cod.proc.pen., non è prevista alcuna specifica sanzione processuale, sicché, in virtù del principio di tassatività delle nullità di cui all'art.177 stesso codice, e poiché non è ravvisabile alcuna delle cause generali di nullità stabilite dal successivo art.178, la mancata revoca non produce alcuna nullità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 464 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)