Sez. 5, Sentenza n. 38966 del 27/09/2005 Ud. (dep. 24/10/2005) Rv. 232552 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - opposizione - giudizio conseguente | Omessa revoca espressa del decreto - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - opposizione - giudizio conseguente
La revoca del decreto penale di condanna, ex art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., è un antecedente immancabile del giudizio di opposizione che si verifica per il solo fatto della sua celebrazione, ope legis e non ope iudicis. Ne consegue che, qualora avverso il decreto penale di condanna sia stata proposta opposizione, conclusasi con sentenza di incompetenza per materia e successivamente, a seguito di opposizione a nuovo decreto emesso dal Tribunale, l'imputato rinunci all'opposizione contro il primo decreto mai espressamente revocato, poiché detto decreto non è divenuto esecutivo ma è stato automaticamente revocato, la successiva rinuncia è tardiva e, pertanto, inefficace.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)