Sez. 1, Sentenza n. 3396 del 23/11/1971 (Rv. 354957 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - OBBLIGO DELL'EREDE - CONTENUTO - DICHIARAZIONE INSUFFICIENTE QUANTO AL VALORE DEI BENI - APPLICABILITA DEL TRIBUTO COMPLEMENTARE E DEGLI INTERESSI DI MORA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - OBBLIGO DELL'EREDE - CONTENUTO - DICHIARAZIONE INSUFFICIENTE QUANTO AL VALORE DEI BENI - APPLICABILITA DEL TRIBUTO COMPLEMENTARE E DEGLI INTERESSI DI MORA.*
La liquidazione dell'imposta di successione, come quella della maggior parte delle imposte, avviene con il concorso dell'attivita del soggetto passivo del relativo rapporto, chiamato dalla legge a fornire i necessari elementi per la Determinazione quantitativa dell'obbligazione tributaria. Tale concorso si realizza, nel campo delle imposte di successione con, l'adempimento dell'Obbligo (stabilito dall'art 51 del RD 30 dicembre 1923, n 3270) di fornire, con l'apposita denuncia, una particolareggiata notizia dei beni compresi nella successione, la dichiarazione del loro valore e le indicazioni occorrenti per farne conoscere la natura, la situazione e l'importanza economica. L'art 15 del RDL 7 agosto 1936, n 1639, poi, con riferimento al secondo dei suddetti elementi, precisa che il valore cui va commisurata l'imposta e quello venale in comune commercio al giorno del trasferimento, determinato con riguardo agli elementi di cui al successivo art 16. Dal combinato disposto di tali norme si evince che il contribuente ha l'Obbligo di dichiarare il valore effettivo dei beni caduti in successione, precisandone l'ammontare. E poiche a norma dell'art 17 del ricordato RDL n 1639 del 1936 la liquidazione del tributo principale deve farsi sul valore dichiarato dal contribuente, correttamente il giudice di merito, nel caso di dichiarazione insufficiente di tale valore, ritiene che l'insufficienza del valore dichiarato abbia inciso direttamente sulla liquidazione della imposta, logicamente concludendone che in tale ipotesi l'applicazione del tributo complementare e determinata dalla 'insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazioné prevista dalla legge 28 marzo 1962, n 147, quale presupposto della decorrenza retroattiva degli interessi di mora.*
Riferimenti normativi: Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 51, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)