diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3852 del 18/06/1980 (Rv. 407702 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - MORATORI - DECORRENZA DALLA DATA DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO TRIBUTARIO - DICHIARAZIONE DEL VALORE IN COMUNE COMMERCIO DEL BENE - OBBLIGO DEL CONTRIBUENTE - INOSSERVANZA - RESPONSABILITA PER IL RITARDO NELL'ADEMPIMENTO DEL TRIBUTO COMPLEMENTARE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407702-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - MORATORI - DECORRENZA DALLA DATA DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO TRIBUTARIO - DICHIARAZIONE DEL VALORE IN COMUNE COMMERCIO DEL BENE - OBBLIGO DEL CONTRIBUENTE - INOSSERVANZA - RESPONSABILITA PER IL RITARDO NELL'ADEMPIMENTO DEL TRIBUTO COMPLEMENTARE - LIMITI.*

Anche agli effetti dell'imposta complementare di registro, gli interessi moratori a carico del contribuente sono dovuti con decorrenza dalla data di Costituzione del rapporto tributario, in quanto fondati sul ritardo (presuntivamente) imputabile al soggetto passivo del tributo. Questi, essendo destinatario di un Obbligo di collaborazione con l'amministrazione finanziaria circa la Determinazione della base imponibile, e tenuto a dichiarare il valore in comune commercio del bene e, in Mancanza, risponde per il ritardo nell'adempimento del tributo complementare, a meno che non provi la non imputabilita del divario tra il prezzo pattuito e il valore venale. (V 3064/77, mass n 386623; (V 2716/77, mass n 386367; (V 2399/76, mass n 381174; (V 1397/73, mass n 364075; (V 3396/71, mass n 354957).*

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)