Sez. 3, Sentenza n. 13656 del 13/06/2006 (Rv. 591125 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Improcedibilità dell'azione penale non formante oggetto di declaratoria giudiziale - Conseguenze - Decorrenza della prescrizione dalla data del fatto.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO
Nell'ipotesi di fatto illecito previsto come reato perseguibile a querela, qualora l'improcedibilità dell'azione penale non abbia formato oggetto di declaratoria del giudice, la prescrizione decorre dalla data del fatto. Né rileva l'art. 99 della legge n. 689/81, che non fa eccezione alla regola di cui all'art. 2935 cod. civ., norma alla quale il legislatore ha inteso derogare nelle sole ipotesi di estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o sentenza penale irrevocabile, previste dall'art. 2947 terzo comma cod. civ.. Inoltre la stessa prescrizione penale dei reati istantanei perseguibili a querela, quali le lesioni colpose, decorre dal giorno del commesso reato, ditalchè non avrebbe alcuna razionale giustificazione una diversa e successiva decorrenza di quella civile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)