Sez. 2, Sentenza n. 4680 del 18/10/1978 (Rv. 394357 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - NORME DETTATE DALL'ART 269 COD PROC CIV - DEROGABILITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - NORME DETTATE DALL'ART 269 COD PROC CIV - DEROGABILITA - ESCLUSIONE.*
Le Disposizioni dettate dai primi due commi dell'art 269 cod proc civ, sulle modalita ed i termini della chiamata in causa di un terzo, non sono suscettibili di deroga, neppure quando l'interesse alla chiamata del terzo sia sorto dopo la prima udienza, o per effetto della posizione assunta dalla difesa avversaria. (V 3613/76, mass n 382357).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)