diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3613 del 19/10/1976 (Rv. 382357 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - CHIAMATA PER LA PRIMA UDIENZA O NEL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - NORMATIVA INDEROGABILE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1976-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382357-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - CHIAMATA PER LA PRIMA UDIENZA O NEL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - NORMATIVA INDEROGABILE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*

La disposizione contenuta nell'art 269 cod proc civ secondo cui la parte che intenda chiamare in causa un terzo al quale ritenga comune la lite o dal quale pretenda di essere garantita deve citare il terzo per la prima udienza o, al piu tardi, nella prima udienza chiedere al giudice un termine per la chiamata del terzo, e dettata non soltanto nell'interesse delle parti, ma anche, e soprattutto, per l'esigenza di assicurare la regolare Costituzione del giudizio, cioe il contemporaneo inizio del processo nei confronti di tutti i soggetti che vi partecipano: essa ha pertanto carattere inderogabile e deve essere fatta osservare dal giudice anche d'ufficio e a prescindere dall'istanza delle parti interessate, con la conseguente rilevabilita anche d'ufficio della tardivita della proposizione dell'istanza di cui al secondo comma dell'articolo citato. (Conf 2195/68, mass n 334390).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)