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Sez. 2, Sentenza n. 45327 del 10/11/2011 Ud. (dep. 06/12/2011) Rv. 251219 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE | Deficienza psichica - Riconoscibilità - Necessità.
Stato
decisa il 2011-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251219-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE

Per la sussistenza del reato di circonvenzione di persone incapaci è necessario che la situazione di deficienza psichica della vittima sia oggettiva e riconoscibile da parte di tutti, in modo che chiunque possa abusarne per i propri fini illeciti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)