Sez. 2, Sentenza n. 15185 del 25/03/2010 Ud. (dep. 20/04/2010) Rv. 247018 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE | Stato di infermità o deficienza psichica - Nozione - Incapacità di avere cura dei propri interessi - Presupposto del reato - Necessità della assoluta certezza della sua sussistenza.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE
In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o di deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà di discernimento o di determinazione volitiva, tale da rendere possibile l'intervento suggestivo dell'agente; deve cioè essere esclusa la capacità del circonvenuto di avere cura dei propri interessi. La sussistenza di questa condizione di incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato e pertanto il giudizio di colpevolezza può fondarsi solo sull'assoluta certezza della sua sussistenza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)