Sez. 1, Sentenza n. 4760 del 13/07/1983 (Rv. 429643 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE - DISPOSIZIONE EX ART. 1 DEL CAPITOLATO GENERALE PER LE OPERE PUBBLICHE APPROVATO CON D.P.R. N. 1063 DEL 1962 - DICHIARAZIONI DA EFFETTUARSI DAGLI IMPRENDITORI, PER ESSERE AMMESSI ALLA GARA DI APPALTO - CONTENUTO.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE - DISPOSIZIONE EX ART. 1 DEL CAPITOLATO GENERALE PER LE OPERE PUBBLICHE APPROVATO CON D.P.R. N. 1063 DEL 1962 - DICHIARAZIONI DA EFFETTUARSI DAGLI IMPRENDITORI, PER ESSERE AMMESSI ALLA GARA DI APPALTO - CONTENUTO.*
La disposizione dell'art. 1 del capitolato generale per le opere pubbliche approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, secondo la quale gli imprenditori, per essere ammessi alla gara di appalto, debbono dichiarare di essersi recati sul luogo dei previsti lavori e di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere effetto sulla Determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera, ha lo scopo di consentire, e nello stesso tempo imporre, all'aspirante appaltatore consapevoli determinazioni in ordine alla misura del prezzo, onde precludere contestazioni basate sull'asserita mancata conoscenza dei luoghi e ridurre al minimo le possibilità di modifiche contrattuali, e non riguarda anche la dichiarazione circa l'esistenza di linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, acquedotti e di altri impedimenti del genere, non connessi o dipendenti dalla natura dei luoghi, ma estranei ad essa od in essa occultati, ovvero destinati ad essere rimossi ad opera della stazione appaltante. (V 2102/82, mass n 419966).*
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)